L.R. 42/2001 – Modifche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42
Di seguito il testo integrale della Legge Regionale 19 maggio 2020 che contiene, all’articolo 8 “Modifche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 – Istituzione del Distretto agricolo forovivaistico del Ponente”
Linee Guida
Sono state approvate, con Delibera Regionale n. 833-2020, le “Linee Guida del Distretto Florovivaistico della Liguria: Per un Distretto competitivo, sostenibile, integrato” (L.r. 42/2001), le quali fanno il punto della situazione del florovivaismo in Italia, nel Mondo e nel nostro Distretto, tracciando la strada da seguire nei prossimi anni al fine di permettere al settore di essere sempre più competitivo ed al passo con i tempi.
Il testo, approvato dal Comitato di Distretto, è stato curato da:
Silvia Scaramuzzi, Alessandro Lanteri e Claudia Murachelli;
hanno collaborato: Luca De Michelis e il CSF Regione Liguria;
ha collaborato alla redazione del Capitolo 1 Sara Gabellini;
il Capitolo 2 è tratto da: Borsotto P., a cura di, (2014 e 2016).
Buona lettura.
Le misure del decreto “Cura Italia” di interesse per il settore florovivaistico
L’emergenza sanitaria relativa al COVID-19 è ormai evoluta in catastrofe economica per il settore florovivaistico, probabilmente il più colpito tra tutti i settori agricoli.
Come Distretto ci stiamo attivando per far aumentare la consapevolezza della nostra grave situazione alle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee.
Nel frattempo, vi informiamo comunque delle misure di possibile interesse previste nel decreto “Cura Italia”. Molte di queste attendono decreti attuativi e circolari, per cui invitiamo le aziende interessate ad approfondire ulteriormente la conoscenza sugli interventi di interesse.
Ecco una selezione dei principali articoli di interesse per aziende agricole, imprese, professionisti e dipendenti.
Misure specifiche per il Comparto Agricolo
Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. (omissis)
Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. (omissis)
Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “50 per cento” sono sostituite con le parole “70 per cento”.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. (omissis)
Misure per le PMI
Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
g) fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. 2. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”. 3. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell’attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge. (omissis)
Art. 51 (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB)
I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)
- Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
- Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
- Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
- Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
- Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:
- a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
- b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
- La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
- L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:
(i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);
(ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b);
(iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
- Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.
- Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
- La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
FLOR.ECO a Seborga il 30/11/17
Il nuovo Piano Triennale di Distretto
Il 20 dicembre 2016 è stato approvato dal Comitato di Distretto il nuovo Piano Triennale del Distretto. Tale Piano, previsto dalla legge istitutiva del Distretto (l.r.42/2001). Tale piano indica, sulla base di un’analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, gli obiettivi e gli interventi necessari per lo sviluppo del Distretto, cioè nel dettaglio:
- le azioni tese all’introduzione nelle imprese della filiera delle innovazioni di prodotto e di processo fornite dalla più moderna tecnologia;
- la creazione e l’ampliamento di servizi d’assistenza tecnica, divulgazione e informazione nonché di promozione e marketing;
- l’introduzione di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale;
- ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo di singoli segmenti e dell’insieme della filiera florovivaistica.
Il programma ha durata triennale e può essere aggiornato e costituisce quadro di riferimento per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale ai sensi della legge regionale n. 36 4/9/97 (legge urbanistica regionale) nonché indicazione per la Regione nei programmi relativi al settore florovivaistico, compresi quelli finalizzati all’attivazione di finanziamenti comunitari e nazionali.
Tale piano è stato redatto a cura di Silvia Scaramuzzi e Fiorenzo Gimelli, con contributi di Sara Gabellini e Patrizia Borsotto. Hanno collaborato alla realizzazione del volume Alessandro Lanteri e Claudia Murachelli.
Per leggere il piano, cliccate sul seguente link.
2016 Per un Distretto competitivo, sostenibile e integrato
Viaggio in Olanda per operatori floricoli liguri
Il Distretto Florovivaistico della Liguria in collaborazione con il Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria (CSF) organizza un viaggio di aggiornamento in Olanda per operatori floricoli liguri in occasione delle FIERE INTERNAZIONALI – IFTF e AUTUMN FAIR dal 2 al 5 novembre 2016.
PROGRAMMA
Mercoledì 2 novembre – In mattinata partenza da Albenga, con tappa a Sanremo e Bordighera, con pullman privato per l’aeroporto di Nizza; ore 12,20 volo con arrivo ad Amsterdam alle 14,25; trasferimento in hotel (Best Western Apollo Museum ***), in camere doppie con servizi privati (possibilità di disporre di camere singole con supplemento).
Giovedì 3 novembre – Prima colazione in hotel. Visita ad Autumn Fair presso Royal FloraHolland Aalsmeer . Pranzo libero. In serata rientro in hotel.
Venerdì 4 novembre – Prima colazione in hotel. Trasferimento alla fiera IFTF Vijfhuizen . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad azienda vivaistica nelle vicinanze. In serata rientro in hotel.
Sabato 5 novembre . Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con partenza volo per Nizza alle ore 9,45 e rientro ad Albenga con pullman privato, con tappa a Sanremo e Bordighera.
Prezzo indicativo (da definire in funzione del numero dei partecipanti)
trattamento in camera doppia solo colazione: € 515
supplemento singola € 220
supplemento mezza pensione € 90
Programma e modulo iscrizione: programma-di-massimaeiscrizioneolanda2016
Per iscriversi scaricate, compilate ed inviate il modulo compilato e firmato alle mail info@distrettoflorovivaisticoliguria.it o csf@regione.liguria.it, al fax 01845151077 o di persona presso il CSF (Mercato dei Fiori Sanremo)
Elenco aziende commerciali del Distretto a IPM Essen 2016
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Per qualsiasi segnalazione riguardo la lista, segnalatecelo a distrettosanremo@hotmail.it
Tavola Rotonda a Montichiari del 20 novembre 2015
TAVOLA ROTONDA DEL FLOROVIVAISMO NAZIONALE
1° incontro nazionale dei rappresentanti degli operatori del verde e del
paesaggio – Montichiari (BS) 20 Novembre 2015
Il verde che fa bene al Paese
È ormai comprovato che il settore del verde, ambito produttivo che occupa oltre 158.000 persone in Italia, apporta innumerevoli e immediati benefici in termini ambientali, di salute ed economici al sistema-Paese.
Mettere al centro dell’attenzione politica e culturale il tema del verde e del paesaggio potrebbe avere conseguenze rilevantissime, a partire da:
– SALUTE DEI CITTADINI, con conseguente miglioramento della qualità di vita e riduzione dei costi a carico della collettività;
– QUALITÀ DELLA VITA DELLE CITTÀ, un migliore contesto urbano rende le città più vivibili per gli abitanti, più attrattive per gli investitori internazionali, oltre che per il sistema turistico internazionale;
– EDUCAZIONE DEI CITTADINI, A PARTIRE DAI BAMBINI E RAGAZZI:
crescere le nuove generazioni in un contesto curato dal punto di vista verde e ambientale li renderà cittadini di domani più consapevoli e naturalmente predisposti a una convivenza creativa negli spazi aperti;
– MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE, il luogo in cui si giocano buona parte delle sfide culturali e sociali dei prossimi anni, troppo a lungo trascurate dai piani di sviluppo delle grandi città: il loro miglioramento sarà un fattore centrale nelle prossime strategie urbane delle nostre città.
Il miglioramento degli spazi verdi e la cura del paesaggio hanno dunque ricadute dirette e immediate sulla qualità di vita delle persone, sui luoghi di lavoro, sul turismo e l’accoglienza delle città, sul valore degli immobili. Il tema è indubbiamente centrale per lo sviluppo di un Paese che sta cercando fortemente di rinnovarsi non solo nell’immediato, ma soprattutto con investimenti strutturali e culturali che possano trasformare l’Italia nel medio e lungo periodo. Una visione green oriented farebbe del bene al Paese.
Per questo motivo i professionisti del verde e del paesaggio intendono sottoporre direttamente al Governo e al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi alcune istanze, per sottolineare la necessità di attenzione per un settore che è strategico per lo sviluppo del Paese.
1) LA NECESSITÀ DEL RILANCIO ECONOMICO DEL SETTORE
Per un Paese green oriented
Il settore del verde è virtuoso e apporta sul sistema innumerevoli e immediati benefici in termini ambientali, di salute ed economici. La migliore qualità dell’aria, dell’acqua e degli spazi più a misura d’uomo, produrrebbero nel tempo un minor costo per lo Stato in termini cure di malattie quali allergie, asma, tumori e altre patologie fisiche e psichiche legate allo stress, causate in maniera determinante da un ambiente inquinato e alterato fisiologicamente e biologicamente dall’attività antropica. Recenti e accreditati studi scientifici internazionali provano che lo strumentodell’utilizzo delle piante sia l’unico ad oggi necessario per la riduzione del surriscaldamento globale e l’assorbimento del CO2 atmosferico. In una visione lungimirante, la corretta progettazione e realizzazione degli adeguati spazi verdi, siano essi pubblici o privati, rieducherebbe anche il cittadino a una riconnessione con la natura, portando ad abitudini e stili di vita più corretti. Inoltre, un intervento in grado di far ripartire la produttività, il reddito e l’occupazione di un settore strategico come quello del florovivaistico risulterebbe vitale per la sopravvivenza delle nostre Aziende. Un esempio ne è il Disegno di Legge Susta sugli incentivi per interventi di sistemazione a verde nelle aree scoperte di edifici e pertinenze di proprietà privata.
Ma non solo: un intervento su questo settore produrrebbe maggiori introiti fiscali, visto il notevole abbattimento della concorrenza sleale: questo garantirebbe allo Stato le entrate necessarie per autofinanziare le iniziative stesse; altri introiti sarebbero determinati dall’innalzamento dei valori catastali degli edifici inseriti in città green oriented (più verde di qualità=più valore delle case). Un ulteriore introito arriverebbe dal turismo: è innegabile che i luoghi maggiormente accoglienti risultato più attrattivi per i turisti.
Infine l’appuntamento della XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi dal 30 novembre al 11 dicembre del 2015 potrebbe evidenziare quanto l’utilizzo delle aree verdi possa essere incisivo nella mitigazione del clima globale.
Chiediamo dunque un incontro con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dr. Luca Lotti, per sottoporre le istanze del settore produttivo al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, così da poter evidenziare quanto sia
fondamentale un’iniziativa volta alla defiscalizzazione delle opere verdi:
un’azione necessaria per incentivare la cittadinanza a investire nella realizzazione di nuove aree verdi private. Vista la necessità e l’urgenza di tale azione, il settore è disponibile a discutere una nuova proposta rispetto a quella iniziale.
2) SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE
Per un verde made in Italy
Da più parti, soprattutto dalle organizzazioni rappresentative del settore Florovivaistico Nazionale, si auspica una maggior presenza e partecipazione attiva degli interlocutori istituzionali, con adeguate competenze in materia, in grado di dialogare con le Associazioni di Categoria Territoriali.
Risulta prioritario, a livello nazionale, definire un protocollo d’intesa tra i servizi fitosanitari a livello europeo in merito alle esportazioni di alberature verso paesi terzi (Turchia e altri paesi extra CEE) e affrontare, con razionalità, gli aspetti fitopatologici. Lo scopo principale è salvaguardare il prodotto italiano, anche attraverso puntuali ed immediate comunicazioni ufficiali che rassicurino i mercati internazionali. Purtroppo a oggi persiste una carenza di fondo a operare ed agire in merito a questi temi, con conseguenti danni a tutto il settore produttivo.
Chiediamo un incontro con il Ministro Martina per migliorare le azioni da parte della dirigenza del servizio fitosanitario nazionale e adeguarci alle standard europei, agendo sulla dinamicità, capacità operativa e azioni forti di comunicazione a tutela del mercato interno.
3) DECRETO SBLOCCA ITALIA: L’ART. 24 NON SALVAGUARDA LA PROFESSIONALITA’ DEL SETTORE
Per un verde professionale e di qualità
L’art.24 del decreto Sblocca Italia, consente alle Amministrazioni Comunali, con semplici procedure attuative (regolamenti), di impiegare personale volontario anche per i lavori di manutenzione del verde pubblico. In primis facciamo rilevare l’evidente riduzione dei lavori pubblici affidati alle imprese del settore qualificate e con manodopera specializzata per operare correttamente dal punto di vista agronomico. Inoltre, stiamo rilevando e documentando a livello territoriale, i gravi danni biologici-ecologici arrecati al verde pubblico da cui ne consegue un danno ambientale sul territorio, danno che avrà conseguenze anche economiche sulle singole amministrazioni locali.
Le realtà coinvolte e firmatarie di questo documento rappresentano l’intera filiera del sistema florovivaistico italiano, e sono: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Associazione Florovivaisti Veneti, Associazione Vivaisti Pistoiesi, Florveneto, Associazione Giardinieri Reggio Emilia e Modena, AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio, A.I.C.G. – Associazione Italiana Centri Giardinaggio, Assoiride, Associazione Parchi e Giardini D’italia, Asproflor C.F., Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore e Biellese,Consorzio Florovivaistico Ambientale Jonico, Flora Toscana, Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale Pistoia, Distretto Altolombardo, Distretto Plantaregina, Distretto Florovivaistico della Liguria, Assoflorolombardia (Provincie di Bs/Mi-Lo-Mb/Mn-Cr/Bg/Va), Associazione Florovivaisti Bresciani, Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori.
Prossimo appuntamento del Tavolo : A Torino dal 20 al 22 aprile 2016 ,in occasione del Congresso delle Associazioni degli Architetti del Paesaggio (IFLA – International Federation Landscape of Architects)
Grande successo a IFTF 2015
Partenza con il botto per le aziende florovivaistiche liguri alle fiere olandesi IFTF e Aalsmer Market Trade Fair 2015.
La produzione ligure di fiori recisi e piante aromatiche decora lo stand a cura di ANCEF, Mercato dei Fiori di Sanremo e Distretto Florovivaistico e suscita vivo interesse nel pubblico specializzato di queste fiere.
La qualità della presenza ligure é fortemente migliorata rispetto alle edizioni passate grazie ad un maggior coordinamento tra le varie realtà e alla presentazione dei nostri fiori e delle nostre piante nello stand modulare del Distretto, incluse ovviamente le specie tipiche della piana di Albenga e le piante grasse del Ponente.
Il supporto tecnico e operativo del Mercato dei Fiori é essenziale. ANCEF ha poi ottimamente raccordato le aziende commerciali presenti. Dunque non solo una fiera per fiori recisi ma una vetrina per tutte le produzioni liguri.
Azienda Speciale Riviera dei Fiori e Regione Liguria hanno sostenuto questo importante sforzo per la filiera: grazie anche a questo tipo di attività è possibile presentare al meglio l`immagine della nostra filiera e migliorare i rapporti commerciali in vista della prossima stagione di vendita invernale, che per la produzione ligure é ovviamente strategica.